giovedì, 10 Ottobre 2024

Fagioli è ufficialmente sospeso dall’attività sportiva: Il comunicato della FIGC

Condividi

spot_imgspot_img

Nicolò Fagioli è ufficialmente sospeso dall’attività sportiva. A notificarlo un comunicato della FIGC.

 “Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 170 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Nicolò FAGIOLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLÒ FAGIOLI, giocatore tesserato nella stagione sportiva 2021/22 per la U.S. CREMONESE S.P.A. e nella stagione sportiva 2022/23 per la JUVENTUS F.C. S.P.A. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché in violazione dell’articolo 24, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato, dalla stagione sportiva 2021/22 e sino al maggio 2023 (stagione sportiva 22/23), scommesse, direttamente o per interposta persona, sia presso soggetti autorizzati che presso soggetti e piattaforme non autorizzati a riceverle, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (gare di Serie A, Serie B e Lega Pro), di campionati di calcio professionistici stranieri e della UEFA;

 vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicolò FAGIOLI;

 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione nei confronti del Sig. Nicolò FAGIOLI della sanzione di € 12.500 (dodicimilacinquecento/00) di ammenda, e di 12 (dodici) mesi di squalifica, di cui 5 mesi commutati nelle seguenti prescrizioni alternative:

1) Partecipazione del Sig. FAGIOLI ad un piano terapeutico della durata minima di mesi 6 (sei) finalizzato alla cura della ludopatia;

2) Partecipazione del Sig. FAGIOLI ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 10 (dieci) nel periodo di cinque mesi. Sulla corretta attuazione del piano terapeutico e dell’obbligo di partecipazione ad incontri pubblici vigilerà la Procura Federale della FIGC che, in caso di accertate violazioni da parte del Sig. FAGIOLI, adotterà i provvedimenti di propria competenza ai sensi del vigente C.G.S..  si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti. 

Condividi

Leggi anche

Ultime notizie