Nicolò Fagioli è ufficialmente sospeso dall’attività sportiva. A notificarlo un comunicato della FIGC.
“Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 170 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Nicolò FAGIOLI, avente ad oggetto la seguente condotta:
NICOLÒ FAGIOLI, giocatore tesserato nella stagione sportiva 2021/22 per la U.S. CREMONESE S.P.A. e nella stagione sportiva 2022/23 per la JUVENTUS F.C. S.P.A. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché in violazione dell’articolo 24, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato, dalla stagione sportiva 2021/22 e sino al maggio 2023 (stagione sportiva 22/23), scommesse, direttamente o per interposta persona, sia presso soggetti autorizzati che presso soggetti e piattaforme non autorizzati a riceverle, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (gare di Serie A, Serie B e Lega Pro), di campionati di calcio professionistici stranieri e della UEFA;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicolò FAGIOLI;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione nei confronti del Sig. Nicolò FAGIOLI della sanzione di € 12.500 (dodicimilacinquecento/00) di ammenda, e di 12 (dodici) mesi di squalifica, di cui 5 mesi commutati nelle seguenti prescrizioni alternative:
1) Partecipazione del Sig. FAGIOLI ad un piano terapeutico della durata minima di mesi 6 (sei) finalizzato alla cura della ludopatia;
2) Partecipazione del Sig. FAGIOLI ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 10 (dieci) nel periodo di cinque mesi. Sulla corretta attuazione del piano terapeutico e dell’obbligo di partecipazione ad incontri pubblici vigilerà la Procura Federale della FIGC che, in caso di accertate violazioni da parte del Sig. FAGIOLI, adotterà i provvedimenti di propria competenza ai sensi del vigente C.G.S.. si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.