Perché non è stata chiusa la curva della Juventus? A renderlo noto è il portale Calcio e Finanza che ha pubblicato le motivazioni della Corte Sportiva d’Appello.
Ebbene, la chiusura della curva bianconera (inizialmente disposta a seguito dei cori di discriminazione all’indirizzo dell’attaccante dell’Inter Lukaku) è stata annullata, prevalentemente su un vizio legato ai tempi di trasmissione – da parte della Procura federale – della relazione su quanto accaduto al Giudice Sportivo.
Calcio e Finanza spiega che il provvedimento di chiusura, infatti, era basato «sulla relazione inviata dalla Procura federale – ai sensi dell’art. 62, comma 1, CGS – alle ore 14:12 del giorno 5 aprile 2023 (giorno feriale successivo alla gara)». La Juventus nel suo ricorso ha indicato l’inutilizzabilità della relazione della Procura federale (pervenuta oltre i termini previsti) e ha chiesto l’annullamento della decisione per altri motivi tra i quali:
Una ridotta percezione del fenomeno tale da far scattare la sanzione nei confronti delle società;
La concessione del beneficio della sospensione condizionale della sanzione;
Una serie di concrete iniziative contro ogni tipo di discriminazione, costantemente oggetto di divulgazione da parte della società.
In via di ulteriore subordine, infine, la Juventus ha chiesto:
che la sanzione venga scontata nell’ambito delle competizioni di Coppa Italia per la quale è stata irrogata (e non quindi del Campionato). Tutto ciò anche in considerazione, a detta della reclamante, della solo minima coincidenza della tifoseria occupante la Tribuna Sud nelle due competizioni (Coppa Italia e Campionato).
Perché non è stata chiusa la curva della Juventus? Il ritardo della Procura
Alla riunione svoltasi in videoconferenza, sono comparsi per la Procura federale il dottor Luca Scarpa, «il quale ha giustificato la ritardata trasmissione della relazione al Giudice Sportivo per problemi tecnici incontrati nell’invio alle ore 13.15 del messaggio di posta elettronica e del relativo file PDF (non modificabile), finalizzato e condiviso dal Procuratore Federale alle ore 12.25 del 05.04.2023; trasmissione poi andata a buon fine solo alle ore 14.12».
«Problemi ipotizzati dallo stesso consulente tecnico di cui la Procura ha depositato una relazione. Per la parte reclamante sono intervenuti gli Avvocati Maria Turco e Luigi Chiappero, i quali hanno sottolineato come non vi sia agli atti prova della fallita trasmissione del messaggio delle 13.15 e nemmeno di un obiettivo ed assoluto impedimento idoneo a condizionare il rispetto del termine», si legge ancora nel dispositivo.
Da qui la decisione della Commissione «di non poter accogliere la relazione trasmessa dalla reclamante in data 19.04.2023, essendo tardiva rispetto al termine posto dall’art. 74, comma 5, CGS. […] La trasmissione del rapporto della Procura federale, sulla cui sola base si è fondata la pronuncia del Giudice Sportivo qui impugnata, è avvenuta alle ore 14.12 del giorno feriale successivo alla gara Juventus-Internazionale e quindi oltre il termine (perentorio) delle ore 14.00 di cui all’art. 62, comma 1, CGS».
Inoltre, «non è stata prodotta alcuna prova dei problemi di trasmissione asseritamente incontrati dal collaboratore della Procura nelle due ore precedenti l’invio del Rapporto, né è stato provato in alcun modo un suo legittimo impedimento nel superare tali asseriti problemi. La stessa relazione tecnica prodotta dalla Procura federale (“Verifica informatica sulla mancata consegna di una mail”) non è infatti idonea a dimostrare l’oggettività e l’assolutezza di tali asseriti impedimenti, limitandosi a fornire delle plausibili spiegazioni alla mancata consegna di un messaggio e-mail. La Procura avrebbe potuto – e dovuto – produrre prove a suffragio di quanto affermato al momento stesso della (tardiva) trasmissione, in grado di giustificare il mancato rispetto del termine decadenziale dell’art. 62, comma 1, CGS. Per tutti questi motivi, la Relazione della Procura federale trasmessa al Giudice Sportivo relativamente ai cori di discriminazione raziale occorsi durante la gara Juventus/Internazionale del 04.04.2023 non può essere utilizzata»