Il portale filo-juventino Ju29ro ha pubblicato l’intervento di Fabrizio Bava, professore ordinario in Economia aziendale nel Dipartimento di Management dell’Università degli studi di Torino, il quale è tornato sulla vicenda Prisma dopo l’archiviazione da parte del GUP di Bologna del caso relativo al trasferimento di Riccardo Orsolini.
Queste le sue parole:
“Processo PRISMA: il “filone side letter” crollerà come un castello di sabbia? Perché l’archiviazione nel caso Orsolini è un’ottima notizia per la Juventus (e lo IAS 28, par.45, non c’entra nulla in questa vicenda) Tra le numerose contestazioni alla Juventus, vi è l’iscrizione della plusvalenza di euro 11.049.000 nel bilancio al 30.06.19 relativa alla cessione di Orsolini al Bologna”.
“La contestazione non riguarda né l’ammontare della plusvalenza, né la mancata contabilizzazione come permuta (non si trattava di uno scambio), bensì il rinvenimento di una scrittura privata qualificata dall’ipotesi di accusa come un accordo di “recompra” (cioè una clausola che consente il riacquisto del calciatore, trascorso un certo lasso di tempo a un prezzo prestabilito) non prevista nel contratto e, pertanto, anche non depositata presso le sedi competenti”.
“Quando un calciatore viene ceduto prevedendo il diritto di recompra non è possibile iscrivere a bilancio l’eventuale plusvalenza fino a quando la società non rinuncia all’esercizio di tale opzione. La norma, prevista nell’art. 102 delle NOIF della FIGC, è coerente anche con la disciplina IAS/IFRS (i principi contabili che applica la Juventus in quanto quotata). Il club che vende il calciatore, infatti, ne mantiene il controllo, potendo in futuro decidere di esercitare l’opzione e riacquistare il proprio calciatore, conseguentemente gli IAS/IFRS non consentono l’iscrizione immediata della plusvalenza”.
“Dirimente è la risposta a un unico quesito: che valore hanno side letter non depositate e non firmate dal giocatore? Per il GUP del tribunale di Bologna, che ha archiviato accogliendo la richiesta della Procura, non hanno alcun valore, si tratta, come pare indichi il titolo stesso del documento rinvenuto nelle perquisizioni, soltanto di un promemoria, un accordo tra gentiluomini che non può essere fatto valere in alcuna sede”.
“Per il PM e il procuratore capo, del promemoria “non può sostenersi la giuridica, documentata esistenza e, soprattutto (con valore assorbente), l’azionabilità in caso di dissenso o inadempimento”. La conseguenza è che, a mio parere, la Juventus ha correttamente iscritto la plusvalenza in bilancio sulla cessione di Orsolini, trattandosi di cessione da qualificare come definitiva. Peraltro è molto chiaro l’art. 102 NOIF (lettera b,l comma 4) che recita: “4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che: a) (omissis) b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto di opzione”.
Così l’Avv. Mattia Grassani (secondo quando riportato sui quotidiani) “si tratta di una pronuncia (…) che ben può fare da apripista agli altri procedimenti ancora pendenti innanzi alle varie Autorità giudiziarie ordinarie e riguardanti fattispecie similari. Il punto saliente, a mio avviso, la vera svolta della decisione di oggi è che finalmente si mette nero su bianco che un documento avente natura di scrittura privata, non depositato presso gli organi federali competenti, risulta di assoluta irrilevanza per l’ordinamento generale dello Stato. E analogamente dovrebbe essere anche per l’ordinamento sportivo, i cui procedimenti sono, per il momento, sospesi, con il risultato che ciò che non è stato sottoposto al vaglio degli organi tecnici della federazione non può dare luogo, oltre a responsabilità penale, nemmeno a responsabilità disciplinare”.
Le medesime conclusioni dovrebbero valere anche per altre situazioni similari di cui è stata data ampia notizia sui quotidiani nei mesi scorsi. Ricordo che per quanto riguarda il processo sportivo, ormai concluso, il filone side letter è stato oggetto di patteggiamento”.