sabato, 23 Novembre 2024

Juve, l’ex Presidente della Corte Federale FIGC: “Condanna abnorme! Penalizzazione di 15 punti poco comprensibile”

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Sono sempre più numerosi gli esperti tra gli addetti ai lavori che si schierano contro la sentenza della Corte d’Appello che ha sanzionato la Juventus con 15 punti di penalizzazione.

Tra questi c’è addirittura Sergio Santoro, già Presidente della Corte Federale FIGC e del Consiglio di Stato. Ecco le sue parole rilasciate al portale specializzato “L’Inchiesta”.

“Cosa penso dell’inchiesta sulle plusvalenze? Trovo però singolare che il presidente della CFA della sentenza di condanna del gennaio 2023 sia lo stesso che a maggio 2022 aveva emanato la sentenza di assoluzione nel medesimo processo”, la prime parole dell’ex Presidente.

Sulla severità della condanna: “Non sappiamo se la Corte abbia ritenuto di sanzionare la società Juventus ed i suoi dirigenti per la vicenda delle plusvalenze. Se così fosse, si tratterebbe di una decisione in contrasto con i precedenti della giustizia endofederale in materia di plusvalenze”.

E ancora: “Occorre capire quali siano le ragioni di questo improvviso mutamento della giurisprudenza. Inoltre, se la sanzione inflitta è conseguenza dell’illecito sulle plusvalenze non si comprende come questo illecito possa essere stato realizzato da una sola società. La plusvalenza viene realizzata almeno da due soggetti, mentre nel caso in esame non risultano essere state deferite altre società per questo illecito”.

Infatti, e per questo qualcuno ipotizza che la Corte abbia deciso sulla base dell’art. 4, comma 1, del codice di giustizia sportiva, ossia che abbia inteso sanzionare il comportamento dei dirigenti Juventus in quanto contrario al principio della lealtà sportiva cui ogni società e ciascun tesserato è tenuto.

“Questo, però, presuppone una modifica, da parte della Corte Federale, del capo di imputazione avanzato, a quanto è dato sapere dalle cronache, dalla Procura federale. Il Giudice Federale ha ampi poteri in materia di qualificazione giuridica del fatto contestato, ma siffatto potere non deve mai debordare in una ricostruzione alternativa dei fatti accertati e contestati. In ogni caso, la penalizzazione di 15 punti apparirebbe poco comprensibile, se correlata alla violazione del principio di lealtà sportiva. Abnorme”.

Lei sostiene che lascia perplessi la dichiarazione di ammissibilità dell’istanza di revocazione proposta dalla Procura Federale. Cosa intende?

“La struttura del procedimento di revocazione disegnata dal codice di giustizia sportiva contempla il doppio momento, dell’ammissibilità e quello, ulteriore e successivo, della rescindibilità e possibile sostituibilità della pronuncia della cui rimozione si tratta. Nel procedimento per revocazione occorre, quindi, verificare l’attitudine dimostrativa delle nuove prove, congiuntamente alle prove del precedente giudizio, rispetto al risultato finale della revisione del giudizio. Ma, nel caso di specie, non sappiamo quali siano queste nuove prove sulla base delle quali la Corte ha ritenuto legittima ed ammissibile una rinnovazione del giudizio sportivo e se gli elementi acquisiti dalla Procura di Torino possono essere considerati tali ai fini sportivo-disciplinari”.

Quali rimedi giuridici contro la decisione la Juventus può portare?
“Sotto il profilo sportivo, del risultato sportivo e, quindi, della sanzione sportiva inflitta, è possibile proporre ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, che siede presso il Coni. Non si può che auspicare che il Giudice sportivo esofederale fornisca un indirizzo interpretativo certo, chiarendo definitivamente i confini dell’azione revocatoria in materia di giustizia sportiva, evitando, così, il rischio di un esorbitante pluralismo interpretativo con le intuibili ricadute sul principio della certezza del diritto”.

Poi la conclusione:

“Il giurista sportivo non può che auspicare che questa decisione non mini le fondamenta del sistema di giustizia sportiva, fondate sul principio dell’autonomia dell’Ordinamento sportivo rispetto all’Ordinamento giuridico generale. Principio ribadito dalla legge e riconosciuto più volte dalla stessa Corte Costituzionale”.

“[…]Mi preoccupano, appunto, più le ricadute della decisione sul piano dei rapporti tra ordinamento settoriale ed ordinamento dello Stato e, in via mediata, sull’assetto e gli equilibri del sistema della giustizia sportiva”.

“La condotta di un soggetto appartenente all’ordinamento sportivo deve essere diversamente valutata a fini sportivo-disciplinari. La giurisprudenza sportiva ha sempre costantemente affermato che i comportamenti in contrasto con l’Ordinamento sportivo devono essere esaminati e valutati sulla base delle regole e delle forme di tutela previste dell’ordinamento sportivo medesimo. Si tratta di una logica conseguenza del principio dell’autonomia dell’Ordinamento sportivo, ossia della potestà che lo Stato riconosce al mondo dello sport di dotarsi, in via indipendente, di un impianto normativo e di una struttura valutativa che reagisca alla negazione dei valori dello sport”

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