Lungo editoriale dell’avvocato Cataldo Intrieri, pubblicato su Linkiesta. Il legale solleva tutte le perplessità commenta sulle motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni in merito al processo sportivo nei confronti della Juventus.
Queste le sue parole: “(…) Ad «una prima lettura» (come dicono i giuristi) la sentenza rivela un paio di torsioni pericolose che allontanano il diritto sportivo dal processo di progressivo avvicinamento – che sembrava volesse imboccare – ai principi che regolano il giusto processo e le sentenze delle corti europee in tema di tutela dei diritti individuali.
Due i punti delicati che investono il principio di legalità – cioè il diritto che gli stati democratici riconoscono ai propri cittadini di avere chiara la conseguenza eventualmente illecita delle proprie condotte prima di porle in atto.
Nel caso della Juventus, come noto, il punto cruciale era l’illiceità delle cosiddette operazioni a specchio di compravendita dei giocatori, quelle che consentivano – la pratica non sarà più possibile in futuro – di ammortizzare in più anni di bilancio il prezzo di acquisto di un giocatore altrui ma di portare subito in attivo il prezzo di vendita del proprio con immediato sollievo della contabilità. Il collegio di garanzia ha confermato che violano i criteri posti dal paragrafo 45 dello IAS 38 (International Accounting Standard) un protocollo di riferimento per i criteri di valutazione dei beni immateriali, come sono le prestazioni degli atleti.
La norma prevede che «il costo di tale attività immateriale è valutato al fair value (valore equo) a meno che a) l’operazione di scambio manchi di sostanza commerciale, o b) né il fair value (valore equo) dell’attività ricevuta né quello dell’attività ceduta sia misurabile attendibilmente. Se l’attività acquistata non è valutata al fair value (valore equo), il suo costo è commisurato al valore contabile dell’attività ceduta».
Messa così, una dichiarazione di puro principio (checché ne pensino alcuni giuristi della domenica sportiva), non applicabile alla valutazione di beni immateriali come le prestazioni sportive per cui il fair value non è possibile salvo prendere per Vangelo le valutazioni del Fantacalcio o dei siti sportivi.
Infatti, riconosce la stessa sentenza, la prima precisa definizione della illiceità delle operazioni a specchio è stata fornita da una delibera della Consob adottata dopo i controlli sulla contabilità che ha definito tali compravendite come vere e proprie «permute» che vanno contabilizzate a «costo zero» e non separatamente.
Aggiungiamo che la cosa era tutt’altro che pacifica, al punto da indurre il governo italiano – su impulso del ministro dello Sport – a varare in tutta fretta dentro il decreto “mille proroghe” una norma ad hoc poi ritirata per difetto delle condizioni di urgenza.
Dunque non esisteva alcuna espressa regolamentazione sulla valutazione degli scambi che potesse definire i contorni dell’illecito da plusvalenza prima che si pronunciasse la Consob, e oggi il giudice sportivo. Nel “mondo di fuori” una grave violazione di un principio fondamentale.
Il secondo punto altrettanto grave concerne il fatto che la Juventus, tramite una procedura di revisione di una prima sentenza di assoluzione, è stata condannata per fatti nuovi e diversi da quelli per cui era stata in origine incolpata.
Al club era inizialmente contestato un mero illecito amministrativo (1 comma art. 31) punito con la sola sanzione pecuniaria, trasformato poi in illecito sportivo dopo l’acquisizione degli atti di indagine della procura di Torino.
Il collegio riconosce tale mutamento, ma lo ritiene legittimo come espressione del diritto del giudice sportivo a dare una qualificazione giuridica autonoma dei reati anche se divergente dall’accusa formulata dalla procura.
Ebbene, con il dovuto rispetto, tale principio nel diritto ordinario è considerato come una violazione del diritto di difesa da almeno un decennio, allorché con nota sentenza (Drassich vs Italia) la Corte europea dei diritti umani sanzionò giudice italiano che aveva cambiato nel processo di appello il tipo di reato per il quale l’imputato era stato condannato. Si noti: in un giudizio di appello, mentre nel caso della Juve ciò è avvenuto addirittura in una procedura straordinaria di revisione.
Si dirà che tutto ciò è frutto del conclamato principio di autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello della giustizia ordinaria, ma qui il discorso si fa delicato e preannuncia futuri aspri contenziosi.
Sia il Tar sia il Consiglio di Stato – cui hanno preannunciato si rivolgeranno alcuni dei condannati – con diverse pronunce, di cui qui si è scritto, ha ribadito che (autonomia o no) tutti i vari ordinamenti particolari, compreso quello sportivo, devono rispettare i principio e i diritti fondamentali dei cittadini: il principio di legalità, oltre che quello di difesa, rientra nel novero.
Sul punto, la sentenza manifesta un qualche imbarazzo – se non un vero e proprio contrasto – tra i giudici del collegio che hanno accolto i ricorsi di Pavel Nedved ed altri amministratori sul presupposto che non sia provato che gli stessi fossero informati sulla natura illecita delle transazioni.
Eppure la pratica delle plusvalenze era diffusa e nota non solo nella Juventus – che pure è l’unica a risponderne. Difficile spiegare il doppio registro, se non come espressione di un dubbio che deve aver attraversato il collegio.
Incertezza che sembra investire la posizione della stessa società, cui si riconosce di avere predisposto un modello organizzativo anche se non avrebbe fornito dati sulla sua efficacia e con ciò aprendo una strada per il futuro ai club coinvolti per responsabilità dei propri tesserati in ordine all’allenamento del principio di responsabilità oggettiva.
È probabile che si siano volute attenuare le conseguenze sanzionatorie cercando un compromesso, magari differendo la punizione alla prossima stagione.
Insomma, il caso non è chiuso: oggi va registrato l’arroccamento dell’ordinamento sportivo su se stesso ed è facile intuire il messaggio in filigrana ai grandi club che volessero coltivare eccessive ambizioni di autonomia. È da vedere quanto la cittadella resisterà al mondo di fuori che bussa. E non è un discorso che possa limitarsi ai bilanci”, conclude Intrieri