Il Consiglio di Stato ha rinviato la decisione sul ricorso presentato dalla Juventus contro la Figc e Inter in merito a Calciopoli.
La Juventus aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato dopo la sentenza avversa del Tar del Lazio del 2016 in merito alla revoca dello scudetto 2006 all’Inter e contro la Figc.
Poco ore fa è arrivata la decisione del Consiglio di stato che ha rinviato tutto al 24 ottobre. Questo il comunicato: “ricorso numero di registro generale 8258 del 2016, proposto da “Juventus Football Club Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Chiappero, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Pasquale Landi in Roma, via Santa Caterina Da Siena 46”, contro “Federazione Italiana Giuoco Calcio – Figc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Medugno in Roma, via Panama N°58”, nei confronti di “Football Club Internazionale Milano Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Raffaelli, Luisa Torchia, Angelo Capellini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi n. 47 e Associazione “Giulemanidallajuve”, non costituita in giudizio”.
“Il Collegio, rilevato che: – delle ragioni poste a fondamento dell’istanza di rinvio della udienza odierna, depositata dall’appellante il 23 febbraio 2023, non sono meritevoli di favorevole valutazione quelle connesse all’avvicendamento del Consiglio di Amministrazione, dell’Amministratore Delegato e del Presidente della Juventus Football Club S.p.A., trattandosi di circostanza che risale ormai al 18 gennaio 2023 e che da tale data è decorso un lasso di tempo che deve ritenersi oggettivamente congruo a consentire al nuovo organo amministrativo di prendere cognizione dei contenziosi pendenti e di valutare l’opportunità di assumere al riguardo eventuali decisioni; si deve soggiungere, inoltre, che non avendo parte appellante spiegato minimamente quale sia la natura delle decisioni che il nuovo organo amministrativo potrebbe assumere con riferimento al presente contenzioso, la richiesta di rinvio risulta sostanzialmente immotivata, priva di concretezza e defatigatoria; – neppure sono suscettibili di favorevole valutazione le ragioni connesse all’impegno processuale che ha visto l’avvocato Chiappero impegnato, il 28 marzo 2023, innanzi alla Corte d’Appello penale di Torino, non applicandosi al processo amministrativo l’istituto del legittimo impedimento, non dovendosi ritenere indispensabile, al fine di garantire i diritti di difesa, la partecipazione personale in udienza dell’unico difensore munito di procura, stante la natura essenzialmente scritta del processo amministrativo e la possibilità per il difensore di farsi sostituire da un delegato; – rilevato, invece, che sussistono ragioni di opportunità che suggeriscono di rinviare l’odierna udienza in relazione alla pendenza, innanzi a questo Consiglio di Stato, del giudizio rubricato al n. 9023/2022 R.G., il quale ha ad oggetto il provvedimento del Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I”.