venerdì, 26 Aprile 2024

Giudice Sportivo, Dzeko la fa franca per il gestaccio dello Stadium. Punita la Juve

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Il giudice sportivo della Serie A ha comminato multe a Inter, Juventus dopo la tredicesima giornata di campionato, omettendo però di sanzionare il gesto anti-sportivo di Dzeko verso i tifosi della Juventus nel corso della gara Juve-Inter. Di seguito il dettaglio.

Un gestaccio, quello dell’interista rivolto ai tifosi bianconeri. Durante l’incontro, i tifosi juventini hanno rivolto al bosniaco insistenti cori di insulti (multati appunto dal giudice sportivo) e il centravanti ha reagito girandosi verso la curva avversaria, portando entrambe le mani al basso ventre, in un gesto che non ha bisogno di spiegazioni e che ha fatto scattare una reazione di fischi e urla al suo indirizzo.

La Procura federale ha aperto un’indagine, acquisendo le immagini. Un anno fa infatti il romanista Zaniolo fece un gesto simile all’indirizzo di laziali che lo offendevano. La condanna fu il pagamento di una multa da 10 mila euro. A Dzeko è andata meglio. Ecco le decisioni del giudice sportivo

“Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, intonato un coro becero nei confronti di un calciatore avversario, percepito dai collaboratori della Procura federale presenti nel recinto di giuoco e posizionati nelle varie parti dell’impianto; per avere, inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un bicchiere di plastica semipieno e nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria sette bicchieri di plastica semipieni che attingevano alcuni tifosi senza apparenti conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

“Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, in prossimità del termine della gara, intonato un coro becero nei confronti di un calciatore avversario, percepito dai collaboratori della Procura federale presenti nel recinto di giuoco e posizionati nelle varie parti dell’impianto; per avere, inoltre, suoi sostenitori, al 7° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un bicchiere di plastica semipieno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

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