sabato, 23 Novembre 2024

Sentenza Juve-Napoli,le motivazioni: “Comportamento del Napoli teso a precostituirsi un alibi per non giocare”

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Diffuse le motivazioni della Corte d’Appello Figc con cui ha respinto il ricorso del Napoli sulla gara contro la Juventus, confermando il 3-0 a tavolino per i bianconeri e il -1 in classifica per i partenopei.

Nelle motivazioni la Corte ribandendo che “il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo” sottolinea anche che “tale principio non risulta essere stato rispettato, nel caso di specie, dalla Società ricorrente, il cui comportamento nei giorni antecedenti quello in cui era prevista la disputa dell’incontro di calcio Juventus-Napoli, risulta, teso a precostituirsi, per così dire, un ‘alibi’ per non giocare quella partita”.

“Questa Corte ritiene, conformemente a quanto statuito dal Giudice Sportivo, che la mancata disputa dell’incontro di calcio JUVENTUS-NAPOLI, in calendario per il giorno 4.10.2020, non sia dipesa da una causa di forza maggiore, o addirittura dal c.d. “factum principis”, come invocato dalla Società S.S.C. NAPOLI S.p.A., bensì da una scelta volontaria, se non addirittura preordinata, della Società ricorrente”, prosegue ancora la Corte d’Appello.

La Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. nei giorni precedenti la gara JUVENTUS-NAPOLI del 4.10.2020, ha orientato la propria condotta al precipuo scopo di non disputare il predetto incontro, o, comunque, di precostituirsi una scusa per non disputarlo”, sottolinea la Corte.

La Corte Figc sottolinea come sia “difficile da comprendere” la ragione per cui il club partenopeo abbia chiesto informazioni all’Asl relativamente al protocollo da seguire e che a tale condotta non può che attribuirsi altro significato che quello della volontà della Società ricorrente di preordinarsi una giustificazione per non disputare una gara che la Società ricorrente aveva già deciso di non giocare”.

Da tutte queste interlocuzioni non emerge, in alcun modo, l’esistenza di un impedimento oggettivo per la Società ricorrente di disputare l’incontro di cui è procedimento. Ciò che emerge è, invece, la preordinata volontà della Società ricorrente di non disputare la gara”, scrive la Corte d’Appello.

Concludendo, la Società ricorrente merita di essere sanzionata con la sconfitta a tavolino dell’incontro JUVENTUS-NAPOLI, previsto per il giorno 4.10.2020, oltre alla penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, perché, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non si è trovata affatto nella impossibilità oggettiva di disputare il predetto incontro, avendo, invece, indirizzato, in modo volontario e preordinato, la propria condotta nei giorni antecedenti all’incontro nel senso di non disputare lo stesso, con palese violazione dei fondamentali principi sui quali si basa l’ordinamento sportivo, ovvero la lealtà, la correttezza e la probità”.

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