Il professor Fabrizio Bava si è soffermato sull’inchiesta che coinvolge la Juve, e attraverso il profilo “Twitter” di “Ju29ro”, ha parlato in particolare, del ricorso al Collegio di Garanzia del CONI contro la penalizzazione di 15 punti in classifica decisa dalla Procura Federale per il caso plusvalenze:
“La Juventus, nel ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, in subordine alla richiesta di annullamento (senza rinvio) della Sentenza di condanna a causa dell’inammissibilità del ricorso per revocazione della Procura Federale, ha richiesto l’annullamento (senza rinvio) a causa della violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo e del diritto alla difesa”.
“Per quale motivo? Perché essendo stata accusata di avere effettuato operazioni incrociate a valori gonfiati (violazione art. 31, co. 1, CGS FIGC), si è conseguentemente difesa da tale accusa. Solo successivamente, leggendo le motivazioni della Sentenza, ha scoperto di essere stata condannata per un altro motivo, per slealtà sportiva, per l’asserita dissimulazione della natura permutativa delle operazioni incrociate (violazione art. 4 CGS FIGC). Vi è cioè stato un mutamento del thema decidendum. E quindi?”
“Ciò significa che la Juventus è stata condannata per qualcosa di cui non era stata accusata. E non conoscendo l’accusa, non si è potuta difendere. Qualcuno starà pensando, e cosa importa? Ciò che conta è che si è comportata male! Quale sarà il “cavillo” a cui si attaccata la Juventus? È un cavillo chiamato “Costituzione della Repubblica italiana”: l’art. 111 prevede che: “(…)
E ancora: “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. (…). E vabbè sono dettagli… che vuoi che sia, qui la Costituzione non varrà. Ebbene, a parte che sarebbe un’affermazione bestiale, allora citiamo le norme più specifiche. L’art. 2, comma 2, del CGS CONI “Principi del processo sportivo”, prevede che “Il Processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo” e l’art. 44, comma 1, del CGS FIGC, “Principi del processo sportivo”, stabilisce che “Il Processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”. PS: queste cose sono riportate, in modo più tecnico, nel ricorso presentato dalla Juventus, quello che alcuni quotidiani hanno dichiarato di avere letto, ma, evidentemente, l’hanno ritenuto poco interessante”.