domenica, 22 Dicembre 2024

Calciopoli-Giraudo, c’è difetto di giurisdizione

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Il TAR del Lazio ha emesso una decisione di “difetto di giurisdizione” in merito al ricorso presentato dall’ex amministratore delegato della Juventus, Antonio Giraudo, riguardante la vicenda Calciopoli. Giraudo si era rivolto alla giustizia amministrativa per contestare l’incompatibilità della legge italiana 280/2003 con i principi del diritto comunitario, poiché conferiva alle federazioni sportive un monopolio disciplinare, limitando l’intervento del TAR.

Gli avvocati di Giraudo, Jean-Louis Dupont e Amedeo Rosboch, hanno sottolineato che questa legge viola il principio generale del diritto dell’Unione Europea relativo alla “tutela giurisdizionale effettiva”, impedendo al TAR di annullare o modificare le decisioni delle federazioni sportive.

Il “difetto di giurisdizione” si manifesta quando l’organo giudicante non ha il potere di esercitare la propria funzione giurisdizionale, devoluto per legge ad altri giudici o sistemi di giustizia. Secondo Rosboch, la giustizia sportiva in Italia è un sistema chiuso, che non offre possibilità di ricorso effettivo.

Giraudo, radiato nel 2011 a seguito di Calciopoli, ha ottenuto un primo successo nel 2021 presso la Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha riconosciuto violazioni dei suoi diritti nella difesa durante il processo sportivo. Ora si attende la pubblicazione della sentenza del TAR del Lazio, che finora ha solo sottolineato il “difetto di giurisdizione” nel ricorso di Giraudo.

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