L’avvocato Giorgio Spallone, esperto anche di diritto sportivo, collaboratore dell’Ufficio indagini e della Procura federale nel biennio 2006-2008, nonchè tifosissimo dell’Inter, solleva più di una dubbio sulla sentenza emessa dalla Corte Federale d’Appello contro la Juventus.
Secondo il legale “in sede di revocazione non è ammissibile la modifica del capo di incolpazione con, come nel caso, la triplicazione delle responsabilità delle società, aggiungendo a quella propria anche quella diretta ed oggettiva per il comportamento dei dirigenti”.
“Non è un giudizio nuovo ma il prosieguo di un iter che aveva già visto due sentenze, del Tribunale Federale Nazionale e della Corte Federale d’Appello, conformi di rigetto del capo di incolpazione mosso nell’originario atto di deferimento del Procuratore Federale, cioè la violazione dell’articolo 31 primo comma. Norma che ha per oggetto illecito in materia gestionale ed economica e che per le società prevede come unica sanzione l’ammenda con diffida, non penalità in punti”.
“Coerentemente il Procuratore Federale in sede di dibattimento avanti il Tribunale Federale e la Corte d’Appello aveva richiesto la sanzione pecuniaria dell’ammenda, di 800 mila euro per la Juventus e, a scalare, per le altre società. Richieste poi rigettate in entrambi i gradi di giudizio. In sede di revocazione appaiono evidenti due profili di illegittimità che hanno reciso il “cordone ombelicale” con l’oggetto del deferimento iniziale”.
Prosegue l’avvocato: “Il nuovo capo di incolpazione non ha più riguardato la valutazione economica e la legittimità di una o tutte le singole operazioni cd “plusvalenze”, ma l’asserito “fatto nuovo” che consisterebbe in un “sistema” finalizzato ad intervenire in maniera simulatoria sui bilanci della società, con inammissibile – in questa sede, perché del tutto nuovo ed estraneo all’iter precedente – addebito alla società della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 4 Cgs Figc da parte dei propri dirigenti. Ciò pur in presenza di una norma specifica, l’art. 31 primo comma, che punisce le società per responsabilità propria, con sanzione pecuniaria”.
Spallone contesta un altro passaggio, cioè quello dell’«illecito disciplinare sportivo»:
“Vero, nel corpo della motivazione viene evocata un paio di volte una dizione molto singolare sul comportamento della società Juventus in base alle intercettazioni. Si legge di «illecito disciplinare sportivo», ma questa definizione rievoca l’articolo 30 Cgs, che ha ad oggetto il tentativo di modifica del risultato sportivo che è tutt’altra cosa, cioè il più grave dei comportamenti attribuibili a qualunque società e/o tesserato”.
“Articolo 30 che, però, non viene mai espressamente né contestato, né nominato in tutto l’iter processuale, a partire dall’iniziale deferimento. Dalle tesi accusatorie del Procuratore Federale si evince soltanto l’addebito dell’illecito amministrativo e che con questo sistema la società Juventus avrebbe modificato i bilanci attraverso i cd scambi “a specchio” che producono un apparente beneficio economico immediato, anche se poi si ripercuotono negativamente in termini di ammortamenti futuri. Non si può, dunque – come invece è dato leggere nella motivazione – parlare di “illecito disciplinare sportivo” perché questo modifica – in termini a mio avviso inammissibili – l’impianto accusatorio”.
Il legale spiega quali possibilità ha il Collegio di Garanzia: “rigettare, accogliere il ricorso con rinvio – il che avviene molto spesso, cioè rimanda il procedimento alla Corte Federale d’Appello affinché, in diversa composizione, con membri differenti, riesamini il caso, con l’obbligo di attenersi al principio di diritto stabilito dal Collegio stesso – oppure, se ritiene la decisione viziata da un profilo di illegittimità pregiudiziale, può annullare la delibera della Corte Federale d’Appello”.