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Plusvalenze Juve, parla il giudice della Corte d’appello federale: “Tempestività e non certezza assoluta”

Uno dei giudici che ha fatto parte della Corte d’appello federale che ha giudicato la Juventus sul caso plusvalenze ha parlato del caso bianconero nel corso di un’iniziativa presso l’università del Salento.

Si tratta di Mario Luigi Torsello: queste le sue parole:

Dico innanzitutto che non voglio parlare nello specifico del caso delle plusvalenze. Un giudice parla con le sentenze e non le commenta, parleremo a livello generale”.

“Bisogna prendere atto della natura negoziale delle norme che disciplinano la giustizia sportiva (caratteri privatistici e contrattuali, non autoritativi) che è un effetto dell’accettazione dei regolamenti federali come atto spontaneo di adesione alla comunità sportiva. L’interessato accetta la soggezione agli organi interni di giustizia”.

Accanto a questo vi è il vincolo di giustizia, che fonda l’autonomia dell’ordinamento sportivo sia per la competenza del giudice che per garantire la rapidità delle controversie. Tale vincolo non è contrario alla Costituzione perché consente alle parti di scegliere altri soggetti Come arbitri per le controversie. Bisogna distinguere la rilevanza interna da quella esterna, competenze giurisdizionali statali e interne sportive”, le sue parole riprese da Calciomercato.com.

Il giudice ha poi aggiunto:

Specificità giustizia sportiva: il codice di giustizia sportiva si adegua ai principi processuali generali, ma non come automatica trasposizione di questi istituti altrimenti perderebbe di peculiarità, come tempestività e speditezza coessenziali alla giustizia sportiva in quanto i processi devono essere veloci e immediati (certezza ai campionati, mercati atleti, agli appassionati)”.

“La tempestività pervade gli istituti ordinari: la certezza assoluta comporterebbe un rallentamento del procedimento sportivo, diversamente da quanto prevede il principio di tempestività. Il fine principale del giudice sportivo è quello di affermare i principi di lealtà e trasparenza e quindi gli organi devono considerare meno stringenti le regole formali rispetto a quelli sostanziali che incarnano questi valori”.

I nostri principi sono lealtà, probità e correttezza: al giudice va il potere di individuazione e punizione dei fatti in essere. I giudici sportivi possono riempire di contenuti questa clausola in bianco configurando come violazione del principio di lealtà e correttezza una condotta che non risulta autonomamente come fattispecie di illecito disciplinare. Questo istituto si spiega in chiave privatistica in virtù della volontà contrattuale degli associati”.

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