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Plusvalenze Juventus, il prof. Protto: “La sentenza può cambiare. Ecco perchè”

Mariano Protto – docente ordinario presso la facoltà di Giurisprudenza di Torino, titolare dei corsi di “Diritto amministrativo” e “Diritto amministrativo dello sport e giustizia sportiva”, ha detto la sua dopo aver letto le motivazioni alla base della condanna inflitta alla Juventus.

“Come era prevedibile, la Corte federale di appello sposta l’attenzione dall’operazione di scambio che determina la plusvalenza alla valutazione del comportamento degli amministratori e dirigenti della Juventus, ritenendo che la nuova documentazione acquisita dal procedimento penale dimostri la presenza di un sistema fraudolento in partenza che non era stato possibile conoscere prima”.

È interessante notare come nei precedenti giudizi di primo e secondo grado, l’illecito contestato fosse quello dell’art. 31 (violazioni in materia gestionale ed economica), ora tutta la motivazione della decisione si incentra sull’articolo 4, ovvero sulla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che connotano più che la plusvalenza in quanto tale il comportamento sottostante, trattandosi di una norma di chiusura del sistema sanzionatorio destinata ad operare quando non ricorrono le fattispecie tipiche di illecito”.

Tale prospettiva consente alla Corte di non contraddire ed anzi confermare il principio sul quale si fondavano le precedenti decisioni di assoluzione, ossia l’assenza di parametri normativamente volti a determinare il “prezzo corretto” di trasferimento di un calciatore. Come a dire che la plusvalenza è lecita se discende dal normale gioco del calciomercato, ma diventa illecita se è dimostrato che il prezzo è stato pattuito tra le parti in modo fraudolento per migliorare il bilancio”.Se hai più di 30 anni, questo gioco crea dipendenza. Nessuna installazione.
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C’è però il precedente del Chievo:Il Collegio non può rimettere in discussione l’accertamento dei fatti effettuato dalla Corte federale di appello. Esiste al proposito un preciso precedente relativo alle plusvalenze del Chievo, con riferimento al quale il Collegio di Garanzia ha ritenuto che non è possibile procedere ad una rivalutazione della regolarità o meno del carattere fittizio delle plusvalenze. Un piccolo spiraglio può essere costituito dalla motivazione in ordine alla gravità dei fatti e all’applicazione delle sanzioni, ove però si tenga distinta, cosa finora non fatta, la posizione degli amministratori e dei dirigenti rispetto a quella della società: ciò comporta la valorizzazione di eventi sopravvenuti come le dimissioni dei componenti del CdA e la nomina di un nuovo organo di amministrazione. Ciò presumibilmente dovrebbe comportare l’annullamento della penalizzazione con rinvio alla Corte federale di appello per una nuova determinazione della sanzione”

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